Art. 2.
(Affidamento di servizi).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'affidamento alle associazioni di protezione ambientale di servizi ai sensi dell'articolo 1, può ricorrere a procedure di evidenza pubblica anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.